domenica 12 febbraio 2012

Se l'aspirante docente invoca l'autotutela per un errore da lui commesso in sede di compilazione della domanda...

Se l'aspirante docente invoca l'autotutela per un errore da lui commesso in sede di compilazione della domanda...
Data:28-01-2012 - Area tematica: Personale docente
Argomento/i:Supplenze - Supplenze temporanee: modalità di conferimento
Domanda:
Ho necessità di alcuni chiarimenti su situazioni relative a docenti supplenti inseriti nelle graduatorie di III fascia.
1. Mi si sono presentati due casi di supplenti a cui è stato attribuito correttamente il punteggio in base ai dati dichiarati nelle domande. Dopo la scadenza dei termini per eventuali ricorsi, entrambi questi docenti si sono accorti che il punteggio loro spettante avrebbe dovuto essere diverso e ovviamente maggiore se tutti i servizi fossero stati conteggiati. In realtà l'errore, come ho detto, è da ascrivere a come hanno compilato il modulo e non a come la scuola ha attribuito il punteggio. Vi domando quindi: dobbiamo comunque procedere a rettificare il punteggio, anche se la loro richiesta è intervenuta oltre i termini e la responsabilità del punteggio “sbagliato” risiede nelle loro dichiarazioni contenute nella domanda?
2. Una docente ha presentato ricorso per la mancata attribuzione di una supplenza, dichiarando che non è stata in grado di effettuare l'accettazione della supplenza come richiesto nel messaggio mail inviato dall'istituto con il sistema Vivifacile (del SIDI)...., perché non ha ricevuto il messaggio SMS e quindi non ha aperto la sua posta certificata in tempi utili. Di fatto all'istituto risulta che la mail è stata recapitata correttamente, ma risulta anche che gli SMS non sono stai inviati per servizio non attivo. Ha ragione la supplente a ricorrere per la mancata assegnazione della supplenza? L'istituto si può difendere in qualche modo?
Risposta:In merito ai quesiti posti si ritiene quanto segue.

Sub. 1

In relazione al quesito posto occorre, preliminarmente, affrontare quale sia il corretto comportamento che l’I.S. deve porre in essere in seguito all’erronea assunzione da graduatoria derivante da un errore, sia materiale che di valutazione, da parte della scuola stessa.
Nel caso in cui si sia verificato un errore nell’individuazione dell’avente diritto al contratto di lavoro l’Amministrazione scolastica, insieme al provvedimento di esclusione dalla graduatoria o di rettifica del punteggio in graduatoria del candidato, deve dichiarare risolto il contratto di lavoro stipulato con il candidato che era stato illegittimamente assunto.
Per completezza, si deve osservare che nell’esercizio del proprio potere di autotutela vanno distinte due fattispecie:
-quella in cui l’errore abbia ad oggetto un requisito di ammissione in graduatoria;
- quella in cui l’errore riguardi il calcolo del punteggio in graduatoria (si pensi all’errata valutazione dei titoli come nel caso di specie).
Nel primo caso in giurisprudenza è stato precisato che l’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione deve ritenersi privo di margini di discrezionalità. ( cfr. TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, sent. n. 278/2008; TAR Campania, sent. n.389/2010)
Nei casi in cui invece l’errore abbia avuto ad oggetto il calcolo del punteggio in graduatoria il potere dell’Amministrazione dovrà seguire i criteri di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, norma che stabilisce il potere dell’Amministrazione di annullare d’ufficio il proprio provvedimento illegittimo:
- sussistendone le ragioni di interesse pubblico;
- entro un termine ragionevole;
- tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
In questi casi sarà pertanto necessaria una ponderazione dell’interesse pubblico all’annullamento del provvedimento.
Tale ponderazione dovrà tenere conto:
- della gravità dell’errore, ovvero della misura del punteggio da rettificare;
- del fattore tempo, ovvero del momento in cui emerge l’errore che ha determinato l’attribuzione della supplenza.
Richiamato il quadro giurisprudenziale in materia, si rileva che ai sensi dell’art. 9 del Decreto Ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011, relativo alle disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie relative al personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014, i Dirigenti Scolastici pubblicano, in via definitiva le graduatorie di circolo e d’istituto di prima fascia e in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia. Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva
Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro.
Nel caso di cui al quesito il punteggio sbagliato degli aspiranti supplenti non è riconducibile ad un errore della scuola bensì al fatto che i suddetti supplenti hanno compilato in modo errato il modulo di domanda.
Tra l’altro la richiesta di rettifica formulata dagli stessi è avvenuta oltre la scadenza per la presentazione del reclamo.
Ciò premesso, a nostro avviso, la scuola non dovrebbe ricorrere al potere di autotutela in quanto l’errore non è riconducile all’amministrazione stessa ma agli aspiranti supplenti pretermessi.
Tra l’altro il nostro assunto è ulteriormente confermato dal fatto che la richiesta di rettifica è pervenuta oltre un termine ragionevole ( è stata presentata oltre il termine di scadenza dei reclami); in questo caso, ed è questo il punto, alla luce di quanto sopra noi esposto, la correzione del punteggio inciderebbe sulle posizioni degli effettivi destinatari della supplenza, che potrebbero dolersi del mancato rispetto delle regole della procedura.
Pertanto, fermo restando che nulla vieta ai due docenti di cui al quesito di rivolgersi comunque all’autorità giudiziaria, si ritiene che la scuola non debba procedere in via di autotutela a rettificare il punteggio non essendovi i presupposti richiesti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza.

Sub. 2

Nel quesito viene detto che un aspirante docente supplente ha presentato ricorso ( presumibilmente innanzi il Giudice del Lavoro non essendo più obbligatorio il tentativo di conciliazione) volto a far valere la mancata attribuzione della supplenza stessa alla luce della violazione delle norme procedurali di convocazione da parte della scuola.
In materia il Decreto Ministeriale 62 del 13 luglio 2011 sulle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014 disciplina all’art. 11 la modalità di interpello degli aspiranti supplenti.
Viene prevista l’assunzione mediante l’utilizzo della piattaforma “Vivifacile” che prevede, per la convocazione multipla o singola dei supplenti, i seguenti passi:
a) messaggio sms via cellulare, finalizzato ad informare l’aspirante in merito alla convocazione, che rinvia al messaggio di cui alla lettera b);
b) messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta.
Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).
Pertanto, ai sensi del D.M. n. 62 citato, con l’sms il supplente viene avvisato della convocazione per una supplenza; inoltre detto messaggio rinvia ad un messaggio di posta elettronica ove sono riportate tutte le informazioni sulla supplenza stessa.
In definitiva, ai fini della correttezza della procedura di convocazione è necessario che il supplente abbia effettivamente ricevuto l’sms in questione.
Per contro nel caso di specie gli SMS non sono stai inviati per servizio non attivo con la conseguenza che il ricorso presentato dalla docente appare fondato.
Ciò premesso, in considerazione di una possibile soccombenza della scuola in giudizio, allorchè fosse il dirigente a rappresentare l’istituzione scolastica stessa a seguito di delega dell’Avvocatura dello Stato, si suggerisce:
1) di concordare la posizione difensiva con l’Avvocatura o con l’Ufficio del Contenzioso dell’USR di riferimento;
2) in mancanza delle opportune indicazioni di cui al punto 1, di rappresentare al docente, quale forma di conciliazione, il riconoscimento ai soli fini giuridici della supplenza non assegnata.


Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

DA ITALIA SCUOLA



Segnaliamo ai nostri lettori che il decreto legge del 9 febbraio 2012, n. 5 su

“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”

è stato pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio.

Gli articoli dedicati esclusivamente all' istruzione sono 4, dal 50 al 53; in particolare l’articolo 50 tratta “l’Attuazione dell’autonomia”, l’articolo 51 riguarda il “Potenziamento del sistema nazionale di valutazione”, e il 52 le “Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori”.

L’articolo 53, contiene disposizioni in materia di “modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia”.





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per  la  semplificazione  e  lo  sviluppo,  al  fine  di assicurare,   nell'attuale   eccezionale    situazione  di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, una riduzione degli oneri  amministrativi  per  i  cittadini  e  le  imprese  e  la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012;

Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del Ministro per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti e del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e  della tutela del territorio e del mare, il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari  e forestali e il Ministro per i beni e le attivita' culturali;



Emana

il seguente decreto-legge:



Art. 1



Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di  conclusione del procedimento e poteri sostitutivi



1.         All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e  9 sono sostituiti dai seguenti:

"8.       La  tutela  in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e' disciplinata dal codice  del  processo  amministrativo.  Le  sentenze passate in giudicato che accolgono il  ricorso  proposto  avverso  il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono  trasmesse,  in  via telematica, alla Corte dei conti.

9.         La mancata o tardiva emanazione del  provvedimento  nei  termini costituisce elemento di valutazione  della  performance  individuale, nonche' di responsabilita'  disciplinare  e  amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis.              L'organo di  governo  individua,  nell'ambito  delle  figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione

il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente  generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter.   Decorso  inutilmente  il  termine  per  la  conclusione  del procedimento o quello superiore di cui al comma 7,  il  privato  puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis  perche',  entro  un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto,  concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater.        Il responsabile individuato ai  sensi  del  comma  9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di  governo,  i procedimenti, suddivisi  per  tipologia  e  strutture  amministrative competenti,  nei  quali  non  e'  stato  rispettato  il  termine   di conclusione   previsti   dalla   legge   o   dai   regolamenti.    Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con  le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.

9-quinquies.  Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza  di parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti  di  cui   all'articolo   2   e   quello   effettivamente impiegato.".

2.         Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per  i  quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.



Art. 50

Attuazione dell'autonomia

1.  Allo scopo di consolidare e  sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di  entrata in vigore della  legge  di  conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui  all'articolo  64  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,  linee guida per conseguire le seguenti finalità:

a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione nel rispetto della vigente normativa contabile degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni  di personale scolastico;

c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

d) definizione di un organico di rete per le  finalità di  cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni diversamente abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima  corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli  organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2011, n. 98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente  articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 51

Potenziamento del sistema nazionale di valutazione

1. Nelle more della definizione di un sistema organico e  integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università', della ricerca e  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,

l'INVALSI assicura, oltre allo  svolgimento dei compiti di  cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,  e all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies,  del  decreto-legge  29  dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si  avvale dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione.

Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Art. 52

Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS

1. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'università'  e della ricerca, adottato di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi:

a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale,  tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e  di quelli di istruzione e formazione professionale di  competenza  delle regioni;

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

c) promuovere la  realizzazione  di  percorsi  in  apprendistato, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  adottato  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome  ai  sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono definite linee guida per:

a) realizzare un'offerta coordinata di  percorsi  degli  istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo  da  valorizzare la collaborazione multiregionale e  facilitare  l'integrazione  delle risorse disponibili con la costituzione di non piu'  di  un  istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica;

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.

3. Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della finanza pubblica.

Art. 53

Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei  consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia

1.  Al  fine di  garantire su  tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva  un  Piano  nazionale  di edilizia  scolastica.  La  proposta  di  Piano  è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano e' approvato entro i successivi 60 giorni.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad  oggetto  la  realizzazione  di interventi di ammodernamento e  recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e  contenimento delle spese correnti di  unzionamento,  nel  rispetto  dei  criteri   di efficienza energetica e  di  riduzione  delle  emissioni  inquinanti, favorendo il coinvolgimento di  capitali  pubblici  e  privati  anche attraverso i seguenti interventi:

a)  la  ricognizione   del   patrimonio   immobiliare   pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti  dal  presente

articolo, sulla base di accordi  tra  il  Ministero  dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero  della  difesa  in

caso di aree ed edifici non  più  utilizzati  a  fini  militari,  le regioni e gli enti locali;

b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione  e  razionalizzazione del   patrimonio   immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari

innovativi, articolati anche in  un  sistema  integrato  nazionale  e locale,  per  l'acquisizione  e  la  realizzazione  di  immobili  per l'edilizia scolastica;

c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in  favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;

d) le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali.

3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente  e  della

tutela del  territorio e del  mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con  decreto dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre  disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato  e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.

5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti  con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:

a) il  CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca e del Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa  in  sicurezza  degli  edifici  scolastici   esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche  favorendo  interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni  a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate  al  Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca  dall'articolo  33,

comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a  cento  milioni di euro per l'anno 2012.

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio  2012/2014, con estensione dell'ambito di applicazione  alle  scuole  primarie  e dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali  di finanza pubblica.

6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico e' acquisito automaticamente per i  nuovi  edifici  con  il  collaudo dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta  con l'effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede;

7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente  agli  standard europei e alle più moderne concezioni  di  realizzazione  e  impiego degli  edifici  scolastici,  perseguendo  altresì,  ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da  emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici  minimi e  massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili  a  garantire  indirizzi  progettuali  di  riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. Gli  enti  proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla  migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6  luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993, n. 412  e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e  ella  tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo  economico e il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Commento "a margine" delle Linee Guida del secondo biennio e del quinto anno degli Istituti tecnici e degli Istituti Professionali....

06-02-2012
Commento "a margine" delle Linee Guida del secondo biennio e del quinto anno degli Istituti tecnici e degli Istituti Professionali....
Pubblichiamo oggi un'approfondita disamina sulle Linee Guida del secondo biennio e quinto anno degli Istituti tecnici e degli Istituti Professionali di recente pubblicazione.

I regolamenti del Secondo ciclo, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2010 con i numeri 87 (gli istituti professionali), 88 (gli istituti tecnici) sono stati corredati da Linee Guida, come indicato dalla Legge n. 40 del 2007, che li ha riordinati e re-istituiti. Con la pubblicazione di quelle relative al secondo biennio ed al quinto anno, licenziate definitivamente dalla commissione guidata dal Prof. Alberto Felice De Toni, si conclude un itinerario lungo e complesso che ha visto la scrittura di un documento assai innovativo rispetto ai vecchi programmi. Anche se gli istituti tecnici e professionali hanno vissuto lunghe stagioni di sperimentazioni e di innovazioni, la forma e la sostanza dei documenti di programmazione non si sono mai discostate molto da quelle dei programmi di studio elaborati ed emanati dal ministero: in poche parole si indicava alla scuole che cosa dovessero insegnare, anche se si faceva qualche sforzo per indicare obiettivi di apprendimento.
I contenuti dell’insegnamento sono sempre stati in modo prioritario al centro dell’attenzione. Il che è logico e congruo in un sistema fondato sulla preminenza delle conoscenze rispetto alle abilità ed alle competenze o quanto meno in un sistema che non ne vede i legami inscindibili.
Il cambio di passo è stato determinato da un elemento fondamentale: la norma sull’autonomia che ha modificato, almeno nella forma, l’impianto del sistema. Da almeno dieci anni.
Le Linee Guida si muovono sulla scorta della stessa norma, come dispone il regolamento DPR 275/99, all’art. 8:
 
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce ….. per i diversi tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;f) gli standard relativi alla qualità del servizio;g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.
 
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).
In questa ripartizione di compiti tra il centro e la periferia, sta l’innovazione più importante del sistema: se il centro detta gli obiettivi, alle scuole spetta il compito di costruire curricoli e quindi di scegliere percorsi ed individuare processi con la finalità di far raggiungere agli studenti quel successo formativo che, nonostante le parole evocative, finora era rimasto sulla carta. Un compito arduo per le scuole che hanno bisogno di strumenti per operare e di formazione del personale, ma che costituisce la vera sfida per compiere il vero passaggio da un programma fondato sulle conoscenze a curricoli fondati sulle competenze. Anche questo passaggio molte volte invocato è rimasto per lo più sulla carta.
 
Le Linee Guida pubblicate, che completano i documenti di corredo al riordino degli istituti tecnici e professionali, hanno con coerenza impostato il problema.
Gli aspetti salienti del riordino, che accomunano i regolamenti, sono: il richiamo all’ autonomia e alla flessibilità dei curricoli; la definizione di obiettivi come “risultati di apprendimento”; l’invito alla costituzione di dipartimenti per la progettazione dei percorsi orientati all’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze; la certificabilità delle stesse con il riferimento al sistema EQF (European Qualification Framework); la possibile costituzione di comitati tecnico-scientifici; l’accentuazione di un impianto didattico fondato sui laboratori e sulla laboratorialità per tutte le discipline, l’insegnamento (CLIL) in lingua straniera di una disciplina non linguistica al 5° anno (già presente nel decreto n. 226/05), con diversa articolazione per il liceo linguistico e non prevista negli istituti professionali.
Si tratta di consistenti innovazioni che hanno bisogno di una formazione ampia del personale in quanto, pur non essendo delle novità assolute nel sistema, finora erano state confinate nelle sperimentazioni, a partire dagli anni ’90, e non hanno costituito un patrimonio diffuso. Passare da una didattica orientata alle conoscenze, come quella predominante nel nostro sistema, ad una didattica che si occupa di risultati di apprendimento, coinvolge l’intero “modo” di fare scuola, comprese le metodologie tradizionali e lo stravolgimento del rapporto cattedra-banco.
Il quadro di riferimento sono le competenze, le abilità e le conoscenze, secondo la definizione allegata al DM 139/07 sull’obbligo di istruzione.
La commissione che ha elaborato le proposte per i regolamenti e per i documenti di programmazione ha compiuto la sua attività licenziando un documento molto innovativo che, finalmente, colloca nella giusta dimensione i soggetti della scuola dell’autonomia.
Con la Legge 2 aprile 2007, n. 40, il ministro Fioroni ottenne la modifica del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con il recupero, accanto ai Licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.
Iniziò così il percorso di rielaborazione dell’impianto del secondo ciclo, mediante l’insediamento di una “Commissione ministeriale per la riorganizzazione degli Istituti Tecnici e Professionali” presieduta dal Prof. De Toni che nel tempo di un anno elaborò un documento molto importante per il recupero della “filosofia” dei due ordini tecnico e professionale. Si tratta del documento “Persona, tecnologie e professionalità. Gli Istituti Tecnici e Professionali come scuole dell’innovazione” presentato il 3 marzo 2008.
In questo documento viene indicata come una delle finalità fondamentali la formazione di nuove competenze
“per la cittadinanza e il lavoro”. Vi si scrive infatti che  “in particolare, il processo di internazionalizzazione del sistema educativo europeo intende fornire una nuova opportunità ai cittadini europei, facilitandone la mobilità e la formazione anche fuori dal proprio paese di origine. Ciò richiede tuttavia la messa a punto di accordi e strumenti relativi alle qualifiche, al riconoscimento e trasferimento dei crediti formativi, alla garanzia reciproca di qualità. Il riferimento condiviso delle qualifiche e dei titoli di studio è costituito dal “quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” (European Qualification Framework – EQF), in corso di adozione con apposita raccomandazione del Parlamento Europeo e dal Consiglio. Esso costituisce un framework per facilitare il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche in ambito europeo, l’occupabilità, la mobilità e l’integrazione sociale dei lavoratori e dei discenti. A ciò si aggiunge il nuovo strumento per il riconoscimento dei crediti del cittadino in formazione o del lavoratore, denominato European Credits for Vocational Education and Training (ECVET).”
Il rilancio degli istituti tecnici e professionali in Italia è determinato da questo quadro di riferimento che porta a rinunciare ad una totale licealizzazione del sistema. I giovani hanno necessità di acquisire competenze fondamentali che li portino ad essere cittadini a tutti gli effetti. Sono le competenze di cittadinanza che, nel nostro sistema, sono state declinate a corredo degli assi culturali per l’obbligo di istruzione.
ei fenomeni di motivazione allo studio.ggetto.per ciò che si svolge nella scuola.
La struttura ed i contenuti delle Linee guida (sia del primo biennio pubblicate per l’inizio del nuovo ordinamento, che quelle appena varate) corrispondono agli obiettivi delineati nel documento. Vi si notano infatti:
-        l’individuazione di obiettivi in termini di risultati di apprendimento;
-        la declinazione di conoscenze e abilità come “strumenti” per il conseguimento delle competenze individuate;
-        la forte sinergia tra le discipline sia di area comune che degli indirizzi, il che orienta verso una didattica multidisciplinare;
-        la continuità tra il primo biennio ed i percorsi successivi;
-        la coerenza interna e il costante richiamo all’impianto laboratoriale delle discipline.
In questo quadro in modo implicito emerge la funzione centrale dei docenti quali “interpreti del cambiamento” in quanto chiamati a progettare percorsi e non ad ottemperare a prescrizioni. Il senso dell’autonomia didattica si gioca in questo specifico punto: rispondere ai bisogni degli alunni e dei territori significa avere gli strumenti di flessibilità che lo consentano. Qui i primi strumenti vengono apprestati e riguardano i contenuti dell’insegnamento, nel momento in cui si delineano gli obiettivi e si chiede quello che gli studenti dovranno sapere e saper fare all’uscita dalla scuola. Ai docenti il compito di scegliere contenuti e metodi nel pieno rispetto della loro professionalità e nel richiamo a decisioni collegiali e condivise.
Tutta qui l’innovazione, quella vera, che colpisce il cuore del problema del nostro sistema che viene chiamato a diventare da trasmissivo ad attivo, da comunicatore di conoscenze a costruttore di competenze.
Certamente il cammino sarà lungo perché mancano supporti (misure di accompagnamento adeguate) in quanto sarà necessario incidere su un impianto formativo e culturale consolidato che vede ancora molti detrattori e molte incomprensioni.
Ma questo primo strumento, le Linee Guida, possono davvero essere una chiave di volta. Se le si saprà interpretare e rendere vive nel lavoro quotidiano.
Ancora per citare il documento base “Persona, tecnologie e professionalità…”
Il docente nell’istruzione tecnica e professionale, più che in altri percorsi di studio, svolge una funzione non di mera trasmissione del sapere ma di accompagnamento, di guida, di organizzazione dell’apprendimento.
…La relazione fra insegnante e alunno è il punto centrale e insostituibile del processo educativo che avviene nella scuola, e dalla sua qualità nasce anche la capacità di conferire valore, senso al sapere tecnico e scientifico, di motivare gli alunni alla fatica dell’approfondimento, alla creazione di eventi e al raggiungimento di risultati, ma va sottolineato che essa non può fare a meno della competenza tecnica e metodologica. Però l’azione del singolo docente può esprimere tutte le sue potenzialità positive solo se gli Istituti scolastici, utilizzando appieno le funzioni attribuite dalle norme sull’autonomia scolastica, adottano le misure organizzative concernenti gli orari, i curricoli,l’articolazione dei gruppi e delle classi, misure che possono incrementare la ricerca e la sperimentazione metodologica, la progettazione collegiale dei docenti e il monitoraggio delle attività didattiche.
Qualità ed efficacia dell’azione educativa sono però legate anche all’intervento di altri attori, in primo luogo i dirigenti scolastici, cui spetta, oltre alla gestione dell’esistente, più che in altre tipologie di scuole, anche il compito di sostenere il corpo docente a tenere il passo con la realtà produttiva, l’innovazione tecnologica e le nuove professioni. Soprattutto da loro dipende l’orientamento della scuola verso il miglioramento continuo dell’offerta formativa, attraverso processi di valutazione e di autovalutazione, e la sua rispondenza alle richieste dei giovani e della società….
Sfruttando le possibilità offerte dall’autonomia, la comunità di apprendimento che si crea nella scuola può realizzare, attraverso l’attività progettuale dei docenti, quei profondi cambiamenti nelle modalità di insegnamento che sono indispensabili per realizzare le finalità di questi indirizzi di istruzione.”
Ma, come aiutare i ragazzi a sviluppare competenze?
“ una competenza sia generale, sia di studio, sia di lavoro si sviluppa in un contesto nel quale lo studente è coinvolto, personalmente o collettivamente, nell’affrontare situazioni, nel portare a termine compiti, nel realizzare prodotti, nel risolvere problemi, che implicano l’attivazione e il coordinamento operativo di quanto sa, sa fare, sa essere o sa collaborare con gli altri. Ciò vale sia nel caso delle competenze legate allo sviluppo della padronanza della lingua italiana, della lingua straniera, della matematica e delle scienze, sia alla progressiva padronanza delle tecnologie e tecniche di progettazione, realizzazione e controllo di qualità nel settore di produzione di beni e/o servizi caratterizzanti il proprio indirizzo, sia per quanto riguarda quelle che, nel documento sull’obbligo di istruzione,sono chiamate competenze di cittadinanza. Un ruolo centrale, come risulta dalla stessa definizione europea di competenza, è svolto dalla qualità della conoscenze e delle abilità sviluppate nei vari ambiti di studio. Esse infatti devono essere non solo acquisite a un buon livello di comprensione e di stabilità ma devono anche rimanere aperte a una loro mobilizzazione e valorizzazione nel contesto di ogni attività di studio, di lavoro o di una vita sociale”.
Ovviamente, poste queste finalità, tutta l’attività di progettazione formativa deve essere orientata allo sviluppo delle competenze mediante un volto all’acquisizione, in modo strutturato delle conoscenze e delle abilità necessarie al loro supporto.
La verifica delle conoscenze e delle abilità possedute deve essere quindi prodromica alla elaborazione del progetto formativo personalizzato.
Individuate le competenze, ogni disciplina fornisce il suo apporto per il loro raggiungimento investendo in un lavoro effettivamente collegiale per individuare situazioni, problemi, simulazioni che consentano agli studenti di padroneggiare gli strumenti di base sia per ciò che riguarda l’area generale che quella relativa agli indirizzi di studio.
La valutazione per competenze comporta una profonda revisione delle modalità valutative ”in negativo” così diffuse nel nostro sistema e l’acquisizione di una mentalità volta al sostegno di modalità osservative plurime. Infatti non si può pensare di valutare competenze se non si ricorre a più tipologie di prove, a osservazioni sistematiche, a punti di vista diversificati. Non a caso è il consiglio di classe (inteso nella sua caratteristica di gruppo, di vero e proprio collegium) che è chiamato a certificare le competenze. Questo al di là della formalità dell’azione, in quanto valutare competenze significa cogliere l’insieme e non le particolarità che hanno la funzione di concorrere al quadro globale.
Ci piace pensare che le Linee Guida siano lette, studiate e verificate per quello che sono: piste di lavoro, dinamiche, per progettare l’innovazione. Perché nessun sistema sopravvive se non cambia e non si pone obiettivi di miglioramento.


CONTENZIOSO CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

Data:01-02-2012
Area tematica: Relazioni sindacali, contenzioso Argomento/i: Contrattazione di istituto
Domanda:
Salve, vi scrivo per sottoporvi il seguente quesito: dal 1 settembre 2011 sono stata incaricata quale reggente presso un Istituto omnicomprensivo istituito, dal 1 settembre 2011, in seguito al dimensionamento della rete scolastica. Tra i numerosi problemi che mi sono trovata a gestire c'è quello delle relazioni sindacali. Essendo cambiata la base elettorale, le RSU dei due istituti accorpati, un comprensivo ed un ITA, sono decadute. Le segreterie delle Organizzazioni sindacali provinciali, puntualmente invitate alle trattative, non si sono presentante, ma hanno delegato le ex RSU dell'Istituto a rappresentarle. Il problema è che due dei quattro delegati stanno facendo di tutto per evitare che l'accordo venga sottoscritto. Un delegato ha abbandonato in due occasioni le trattative dopo una discussione futile con un altro delegato>; l'altro rifiuta di sottoscrivere l'accordo ritenendo che siano alti i compensi dei collaboratori del dirigente, nonostante la scrivente abbia dato la propria disponibilità a rivederli. Ora, le domande sono queste:1. se soltanto due dei quattro delegati sottoscrivono l'accordo, la sottoscrizione è valida? 2: i due delegati in disaccordo stanno disertando tutte le convocazioni. Le sedute in loro assenza sono comunque valide, visto che non c'è un giustificato motivo per tali assenze? 3. E' consentito un simile comportamento a delegati delle organizzazioni sindacali, i quali, pur di fronte alla disponibilità del dirigente a negoziare, o oppongono un immotivato rifiuto oppure adducono futili pretesti per abbandonare le trattative? 4. Quali strade mi restano da percorrere in caso di un mancato accordo, visto che non posso bloccare le attività? Grazie
Risposta:
In occasione dell’istituzione di una nuova scuola le RSU delle precedenti scuole di provenienza decadono automaticamente.
Il dirigente deve semplicemente comunicare l’avvenuta decadenza alle OO.SS. firmatarie del CCNL scuola, le quali, entro i 50 giorni successivi, devono indire elezioni suppletive per l’elezione di una nuova RSU che sia rappresentativa del nuovo corpo elettorale.
Nel caso prospettato le OO.SS. non hanno proceduto ad indire le elezioni suppletive e si sono limitate ad indicare le RSU decadute come delegati alla contrattazione integrativa.
La decisione può essere considerata legittima se i quattro rappresentanti appartengono a quattro diverse sigle sindacali, nel senso che se due rappresentanti appartenessero alla stessa sigla non potrebbero contare per due nelle decisioni da assumere.
Quindi va innanzitutto verificata la rappresentatività effettiva dei quattro ex-RSU: un sindacato può anche delegare due persone ma conta sempre per uno.
In seconda battuta va verificato il “peso” sindacale dei rappresentanti disponibili a sottoscrivere l’ipotesi di contratto integrativo e quello dei due rappresentanti che stanno evidentemente boicottando l’accordo. Se i due disponibili rappresentassero due organizzazioni importanti è consigliabile chiudere l’accordo al più presto con la loro sola firma.
Diverso è il caso in cui siano i due dissidenti a rappresentare le organizzazioni più grosse.
In questo secondo caso converrebbe ricercare ulteriori elementi di incontro, senza ovviamente dover rinunciare a questioni di principio o sottostare a posizioni ricattatorie.
Nel caso non si raggiunga l'accordo, l’art. 40, comma 3-ter del D.lgs. 165/01 (come modificato dal D.lgs. n. 150/09) consente al dirigente, in quanto rappresentante di parte pubblica, di adottare la proposta di contratto integrativo con atto unilaterale nel caso in cui risulti impossibile raggiungere un accordo tra le parti.
Quindi è percorribile anche questa strada, introdotta proprio allo scopo di non bloccare l’amministrazione e di non sottostare a manovre ostruzionistiche. Il contratto, adottato unilateralmente, va inviato ai revisori dei conti per la prescritta certificazione, unitamente alla relazione illustrativa redatta dal dirigente e alla relazione tecnico-finanziaria redatta dal dsga.